Successioni – Ultime dalla giurisprudenza di legittimita’

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Successioni – Ultime dalla giurisprudenza di legittimita’

CANCELLAZIONE DEL TESTAMENTO – Cassazione Civile, Sez.II, 21 marzo 2019, n.8031

Cancellazione del testamento – Art.684 c.c. – Qualificazione della condotta – Comportamento concludente – Effetto – Revoca tacita – Conseguenze – Applicabilità dell’art.683 c.c. – Esclusione – Applicabilità dell’art.681 c.c. - Configurabilità

La cancellazione del testamento disciplinata dall’art.684 c.c. si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione, che deve essere giuridicamente qualificato alla luce del citato art.684 c.c. quale revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l’art.683 c.c. per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, bensì trova applicazione l’art.681 c.c. che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.

 

ACCETTAZIONE DI EREDITA’ DELLA PERSONA GIURIDICA – Cassazione Civile, Sez.II, 27 maggio 2019, n.14442

Successione ereditaria – Persona giuridica – Dichiarazione di accettazione di eredità – Mancata formazione dell’inventario - Effetti

Una volta che la dichiarazione dell’eredità abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell’inventario nei termini stabiliti dalla legge, la persona giuridica, in mancanza di una espressa previsione di legge che ne preveda espressamente la perdita, conserva il diritto di accettare l’eredità, salvi gli effetti estintivi conseguenti alla prescrizione o al decorso del termine ex art.871 c.c..

 

DIRITTO DI ABITAZIONE IN CASO DI SEPARAZIONE – Cassazione Civile, Sez.II, 5 giugno 2019, n.15277

Successione ereditaria – Diritto di abitazione ex art.540 c.c. – Separazione personale – Residenza familiare al momento della morte del de cuius – Insussistenza

In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, il diritto di abitazione (ed il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità dell’art.540 c.c. è condizionata alla effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.